VIII. Diritto
print this pageRagioni storiche e filologiche - tra tutte la riscoperta bolognese del Corpus giustinianeo e la strutturazione del diritto canonico attraverso alcune sintesi complessive (Decretum Gratiani e Decretales) - insieme a ragioni più politiche e storiografiche (l'emersione dei primi regni nazionali, lo sviluppo comunale e la fase apicale della dialettica tra Impero e Papato) collocano il diritto e i suoi testi nel cuore della cultura europea basso-medievale e nella transizione verso una nuova società. Il sapere giuridico estende allora il suo spazio, anche testuale, tanto nell'ambito universitario, strutturandosi in una disciplina scolastica concorrente della teologia, fin lì dominante, quanto nel dominio più sfumato d'una scrittura 'politica'.
I cinque manoscritti esposti permettono di seguire la genesi e lo sviluppo di questa duplice natura del diritto, soprattutto lungo i secoli XIII e XIV. Un codice delle Institutiones giustinianee (66. BNCR, Sess. 110) ed uno recante le Praelectiones di Bartolo da Sassoferrato sul Digesto (70. Ang. 583), illustrano, con un incunabolo del Decretum Gratiani (67. BANLC, 47 G 1), le forme materiali e testuali della ricezione giuridica scolastico-universitaria, nella dialettica costante tra testo-fonte ed esercizio interpretativo. Un esemplare del De regimine principum d'Egidio Romano (68. BANLC, 40 E 32) e un codice vaticano (69. BAV, Reg. lat. 1927) recante la traduzione antico-francese delle Institutiones insieme agli Établissements de Saint Louis (opera prodotta dalla cultura giuridica capetingia, tra consuetudine e diritto romano) descrivono chiaramente l'assunzione del discorso giuridico all'interno d'alcuni libri connessi alle forme nuove della nascente regalità francese. Quest'ultimo manoscritto, costruito intorno a due culture giuridiche 'differenti' - da un lato le fonti classiche volgarizzate e dall'altro un testo consuetudinario, pur debitore del diritto romano -, mostra bene come una specifica forma di ricezione - francese in particolare - sapesse superare le partizioni tradizionali della cultura giuridica. La struttura redazionale bipartita è in questo caso specchio materiale d'una riformulazione dei saperi che, nella Francia di fine XIII sec., produceva una forma-libro in cui convergono due tradizioni giuridiche - diritto romano e normatività locali - fin lì disgiunte.
Libri esposti: 66. Giustiniano, Institutiones; 67. Graziano, Decretum; 68. Egidio Romano, De regimine principum; 69. Établissements de saint Louis, Les Institutes de Justinien; 70. Bartolo da Sassoferrato, Lectura Digesti veteris.