La difesa del patrimonio storico-artistico
print this pageLe prime leggi nazionali di tutela nel campo dei beni culturali risalgono agli anni di poco precedenti lo scoppio del conflitto (ad esempio, Legge 12 giugno 1902, n. 185; Legge 20 giugno 1909, n. 364; Legge 27 giugno 1912, n. 688, dotate di regolamento attuativo con Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363). Le norme internazionali inerenti la disciplina per la difesa dei monumenti, delle opere d’arte e dei centri storici non sono numerose (si segnalano in particolare le Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907); per di più prevedono disposizioni di difficile imposizione e non costituiscono un concreto impedimento ad attacchi nemici.
L’amministrazione allora preposta alla tutela dei beni culturali è il Ministero dell’Istruzione Pubblica. Organismi ministeriali incaricati della salvaguardia del patrimonio sono la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, sotto l’attenta guida dell’archeologo Corrado Ricci dal 1906 al 1919, e la Regia Soprintendenza per la conservazione dei monumenti, che svolge una pratica difesa sul territorio. In quegli anni a capo della Soprintendenza delle Marche è l’ingegnere Icilio Bocci.