Distinzione del danno e distinzione del bene

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Distinzione del danno

I danni di guerra possono essere considerati in senso oggettivo e in senso soggettivo.

In senso oggettivo possono configurarsi come positivi, quando sovviene la perdita totale o parziale di beni mobili e immobili di proprietà di privati o persone giuridiche diverse dallo Stato, o negativi, nella fattispecie del lucrum cessans.

Si dicono soggettivi i danni osservati in relazione all’autore di essi per cui una prima distinzione si ha quando questi discendono dall’azione di forze nazionali o, diversamente, sono opera del nemico. Per questo verso, occorre altresì distinguere i danni che sono conseguenza della volontà dello Stato da quelli involontari, dipendenti esclusivamente da fatti di guerra.

Distinzione del bene

I beni oggetto del risarcimento, allorché sussistano i presupposti, sono identificabili in beni mobili e beni immobili.

I beni mobili consistono in oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, mobili adibiti all’esercizio di un’attività professionale, artigiana e commerciale od industriale ed in mobili adibiti all’esercizio di attività agricola.

I beni immobili si qualificano come immobili adibiti all’esercizio di un’attività professionale, artigiana, commerciale o industriale; immobili adibiti all’esercizio di una attività agricola; fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza. La dottrina, dal momento che il legislatore non ha ritenuto necessario esprimersi direttamente sulla questione, ha concluso che le norme in oggetto riguardano anche i beni di enti pubblici.

La ratio legis prevede la restaurazione della ricchezza nazionale implicando perciò l’individuazione di beni a cui si accorda un indennizzo in misura ridotta (art. 6 della l. n. 1543 del 1940) o che non formano oggetto di risarcimento (art. 4 della l. n. 968 del 1953). Si tratta dei beni mobili e immobili di lusso, superflui per i bisogni del danneggiato e dei suoi famigliari.